Art. 2.

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato consultivo nazionale del gioco del golf, di seguito denominato «Comitato», per la valorizzazione delle attività economiche ad esso connesse.

 

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      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato può essere incardinato nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministri: delle attività produttive, per gli affari regionali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali; da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma; da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).
      4. Il Comitato è integrato da dieci esperti designati dal Governo, di cui cinque su indicazione delle principali associazioni golfistiche esistenti nel Paese e cinque su indicazione delle principali associazioni degli imprenditori turistici operanti in Italia.